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Per le aziende

Essere partner di una realtà come la Fondazione Maria Gabriella De Matteis significa abbracciare piccole cause dal grande potenziale. Così come la valorizzazione del talento è per noi il principale motore di un futuro sostenibile, così le aziende che vorranno essere al nostro fianco, saranno interlocutori preziosi con cui camminare insieme in progetti di medio-lungo termine. Alle aziende che intraprendono un percorso di sostegno pluriennale con la Fondazione, viene garantito l’utilizzo del badge “sostenitore” utilizzabile in tutte le comunicazioni ufficiali.

Scegli come puoi sostenere la Fondazione

Sostenitore

Gold

Donazione annua minima 20.000€ per un minimo di tre anni. Utilizzo del badge “sostenitore gold” in tutti i canali di comunicazione aziendali e accesso privilegiato agli eventi della Fondazione per un numero massimo di 7 persone.

Sostenitore

Silver

Donazione annua minima 10.000€ per un minimo di tre anni. Utilizzo del badge “sostenitore silver” in tutti i canali di comunicazione aziendali e accesso privilegiato agli eventi della Fondazione per un numero massimo di 5 persone.

Sostenitore

Bronze

Donazione annua minima 5.000€ per un minimo di tre anni Utilizzo del badge “sostenitore bronze” in tutti i canali di comunicazione aziendali e accesso privilegiato agli eventi della Fondazione per un numero massimo di 3 persone.

Incentivi fiscali per i donatori della Fondazione
“Maria Gabriella De Matteis ETS”

Per le persone fisiche

Più nel dettaglio, a favore delle persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile in misura pari al 30% degli oneri sostenuti, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017 o “Codice del Terzo settore”) o, in alternativa, è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza limiti massimi di importo, con possibilità di portare in avanti l’eventuale eccedenza nei quattro periodi d’imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 83, comma 2 del Codice del Terzo settore).

Per enti e società

Per enti e società, l’erogazione liberale è deducibile per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato con possibilità di portare in avanti l’eventuale eccedenza nei quattro periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare (art.83, comma 2 del Codice del Terzo settore).

I benefici previsti dall’art. 83 del Codice del Terzo settore non possono essere cumulati né tra loro, né con altre misure agevolative previste a titolo di detrazione o deduzione di imposta per le medesime erogazioni.

Adempimenti per fruire delle agevolazioni sulle erogazioni liberali in denaro

Il versamento deve essere eseguito attraverso banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento tracciabili (di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997). Le agevolazioni non spettano per le erogazioni effettuate in contanti. In particolare:

▪ per le donazioni effettuate tramite carte di credito, debito o prepagate, il versamento deve risultare dall’estratto conto emesso dalla società che le gestisce;

▪ per le donazioni effettuate con bonifico (bancario/postale), il versamento deve risultare dalla relativa ricevuta.

Adempimenti per beneficiare delle agevolazioni sulle erogazioni liberali in natura destinate alla Fondazione

Ove la donazione abbia ad oggetto beni in natura e sia effettuata al di fuori dell’attività di impresa, la misura dell’agevolazione fiscale spettante in termini di detrazione o deduzione è determinata in base al valore normale del bene. Vale a dire il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (art. 9 del TUIR).

Laddove il valore del bene oggetto di donazione dovesse risultare superiore a 30.000 euro o nel caso in cui, per la particolare natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi, è necessaria una perizia giurata di stima antecedente di non oltre 90 giorni il trasferimento, che attesti il valore della liberalità effettuata.

Per le imprese occorre distinguere nel caso in cui il bene oggetto di donazione sia un bene merce o strumentale all’attività d’impresa. Ove la liberalità abbia ad oggetto un bene strumentale l’ammontare della deduzione è determinato in base al costo residuo non ammortizzato del bene al momento del trasferimento. Nell’ipotesi di erogazione liberale di beni merce, per la determinazione dell’importo deducibile occorre invece fare riferimento al minor valore tra il valore normale e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del TUIR. In queste ultime ipotesi, non è necessario acquisire la perizia giurata di stima, neppure in caso di valore eccedente i 30.000 euro, essendo il valore di riferimento ricavabile con sufficiente precisione dalle scritture contabili del soggetto donante.

L’atto di donazione del bene in natura deve in ogni caso risultare da un documento scritto contenente una dichiarazione del soggetto donante, dalla quale emerga una descrizione analitica dei beni e del loro valore, e una dichiarazione di Fondazione, con cui si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

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